Accordo

Art. 8

Personale Civile

In vigore dal 28 gen 1992
Personale Civile a. Il personale civile impiegato dal Centro consiste in personale civile appartenente alle categorie menzionate nel paragrafo 2 dell'Articolo VII del Protocollo e definito dal Consiglio dell'Atlantico del Nord nella sua decisione del 10 Febbraio 1954. Tuttavia il Centro può assumere personale civile a statuto locale di cui all'Articolo IX, paragrafo 4 dell'Accordo facendone richiesta nominativa alla sezione di collocamento che è tenuta a rilasciare il nulla osta, indipendentemente dalla qualifica professionale richiesta o posseduta dal lavoratore da assumere. b. Il Centro può mettere in atto accordi diretti per l'assunzione del personale menzionato nel paragrafo a. di questo Articolo. I termini e condizioni di impiego di queste categorie di personale saranno regolati esclusivamente dal Contratto di Impiego e dai Regolamenti in vigore per le Agenzie NATO. Qualora poi venisse assunto personale civile a statuto locale, ad essi si applicheranno specificamente le relative norme e disposizioni di legge italiana in materia. c. Ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo VII del Protocollo, i componenti del personale civile, nella loro qualità di impiegati del Centro, sono esenti dal pagamento di tasse governative e locali sul reddito derivante dai salari ed emolumenti loro pagati dal Centro. d. Tutto il personale civile cui si fa riferimento nel presente Articolo, indipendentemente dalla nazionalità, deve essere oggetto di un controllo di sicurezza da parte delle Autorità dello Stato più appropriato. Il controllo di sicurezza dei cittadini italiani, che richiedano un certificato di sicurezza, sarà compiuto dallo Stato Maggiore della Difesa Italiana. Il controllo di sicurezza dei cittadini Italiani, che non richiedano un certificato di sicurezza dovrà essere richiesto alle appropriate Autorità Italiane. e. Tutto il personale civile Italiano cui si fa riferimento nel presente Articolo è tenuto ad adempiere i propri obblighi di servizio militare come stabilito dalla Legge Italiana. Tuttavia, le competenti Autorità, quando richieste su base individuale dal Centro, possono esentare, singoli impiegati da addestramenti della riserva, richiami per mobilitazioni, direttive per lavoro obbligatorio e compiti di difesa civile. f. Tutto il personale civile cui si fa riferimento nel presente Articolo che sia di cittadinanza straniera e la cui presenza in Italia sia esclusivamente in relazione con l'impiego presso il Centro, non potrà intraprendere alcuna attività lavorativa in Italia all'infuori di quelle relative ai compiti prescritti per il Centro. Questa restrizione sarà fatta oggetto d'una speciale clausola in tutti i contratti di impiego e di lavoro. g. L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale del personale civile italiano e straniero a statuto internazionale verrà disciplinata mediante Accordo di carattere generale sulla specifica materia tra NATO e Governo Italiano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-01-07;28#art-a-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo