Accordo

Art. 3

Consistenza del Personale del Centro

In vigore dal 28 gen 1992
Consistenza del Personale del Centro il Governo Italiano dovrà essere informato in merito al numero di persone che prestano la loro opera al Centro al momento in cui il presente Accordo viene firmato. SACLANT è autorizzato ad aumentare di non più del 10% il numero di persone in permanenza assegnate e prestanti la loro opera al Centro al momento in cui il presente Accordo viene firmato, e informerà periodicamente il Governo Italiano sul numero di tali persone. Se un aumento proposto aumentasse il numero totale delle persone sopra il limite concordato, SACLANT dovrà ottenere il preventivo accordo del Governo Italiano per una nuova percentuale di aumento entro i limiti della quale ulteriori aumenti di personale possono essere effettuati senza autorizzazione. Modifiche od aumenti dei compiti del Centro possono aumentare la suddetta percentuale sino ad un nuovo limite da concordare ed autorizzare dal Consiglio della NATO; essendo l'Italia un membro di tale Consiglio, nessun ulteriore accordo sarà necessario da parte del Governo Italiano su questo punto.
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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;28#art-a-3

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