Accordo

Art. 5

Immunità e privilegi del Personale di alto grado

In vigore dal 28 gen 1992
Immunità e privilegi del Personale di alto grado a. I membri di una Forza ed i componenti civili e militari, eccettuati gli italiani, che ricoprono posti di alta responsabilità al Centro, godranno di immunità da procedimenti legali per quanto riguarda parole dette o iscritte ed azioni compiute da essi nella loro veste ufficiale ed entro i limiti della loro autorità, subordinatamente alle disposizioni della legislazione e della consuetudine internazionali applicabili. b. Tra le esenzioni e privilegi riconosciuti dalla consuetudine internazionale e dagli Accordi in vigore, essi godranno tra l'altro: (i) Della inviolabilità delle carte e documenti personali nonché dei materiali e documenti classificati affidati per il trasporto alla loro custodia; (ii) Delle stesse facilitazioni di cambio e valuta concesse ai membri del Corpo Diplomatico; (iii) Delle stesse facilitazioni godute dai funzionari del Corpo Diplomatico per quanto riguarda il bagaglio personale, eccettuati i controlli resi necessari da motivi di sicurezza. c. Il Governo Italiano unitamente a SACLANT dovranno specificare le persone cui le sopramenzionate immunità e facilitazioni saranno concesse. d. Il Segretario Generale della NATO avrà il diritto ed il dovere di revocare le immunità delle suddette persone in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunità potrebbe ostacolare il corso della giustizia ed in cui possano essere revocate senza pregiudizio agli interessi della NATO. Tuttavia, il Segretario Generale, della NATO coopererà nel modo più ampio possibile con le autorità italiane.
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