Accordo

Art. 4

Immunità dei Beni

In vigore dal 28 gen 1992
Immunità dei Beni Agendo nello spirito del paragrafo 2 dell'Articolo XI del Protocollo e subordinatamente alle restrizioni ivi contenute, il Governo Italiano riconoscerà che i beni, sia immobili che mobili, di proprietà del Centro e sotto il controllo od attività del Centro, esclusivamente per scopi ufficiali, sono immuni da requisizioni, confische, sequestri od espropri e da ogni altro provvedimento cautelare.
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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;28#art-a-4

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