Accordo

Art. 7

Polizia

In vigore dal 28 gen 1992
Polizia Le disposizioni del paragrafo 10 dell'Articolo VII dell'Accordo non si applicano per il Centro. Il Governo Italiano provvederà alla sicurezza del Centro e, per quanto possibile, delle sue navi quando ormeggiate in porti italiani.
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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;28#art-a-7

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