Accordo
Art. 7
Polizia
In vigore dal 28 gen 1992
Polizia
Le disposizioni del paragrafo 10 dell'Articolo VII dell'Accordo non si applicano per il Centro.
Il Governo Italiano provvederà alla sicurezza del Centro e, per quanto possibile, delle sue navi quando ormeggiate in porti italiani.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-01-07;28#art-a-7