Accordo
Art. 6
Capacità legale
In vigore dal 28 gen 1992
Capacità legale
a. La capacità legale spetta a SACLANT ed a ogni altra persona da esso incaricata di agire in suo nome
b. Il Centro, agendo per conto di SACLANT, avrà la facoltà di compiere quelle azioni legali che siano essenziali per la sua attività. Come risultato di questa delega di poteri ed in virtù del potere di rappresentanza che esso possiede, il Centro avrà la capacità di:
(i) concludere contratti;
(ii) partecipare a procedimenti legali od amministrativi;
(iii) acquistare e disporre di beni.
c. Quando richiesto dal Centro di agire in tale modo il Governo italiano potrà operare per conto dello stesso in azioni legali in cui il Centro sia parte interessata. Ogni spesa sostenuta dal Governo Italiano in tali circostanze sarà rimborsata dal Centro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-01-07;28#art-a-6