Accordo

Art. 9

Contratti per servizi

In vigore dal 28 gen 1992
Contratti per servizi a. Le prestazioni di terzi come appaltatori di servizi relativi alle attività del Centro, quali manutenzione di fabbricati, pulizie e servizi similari, saranno oggetto di specifici contratti. Speciali clausole proibiranno il subappalto ed obbligheranno l'appaltatore, sotto pena di rescissione del contratto in questione, ad osservare le prescrizioni di Legge per l'impiego della manodopera da parte degli appaltatori di lavori, forniture di beni e servizi. b. Comunicazione della emissione di contratti di servizio dovrà essere data dal Centro al locale Ispettorato del lavoro. c. Il Centro non impedirà l'esecuzione, da parte di Ispettori del lavoro Italiani, selezionati in anticipo in accordo con il Segretariato NATO-WEU del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e con l'Ufficio Sicurezza del Servizio Informazioni del Ministero della Difesa, della loro sorveglianza per l'applicazione delle prescrizioni di legge concernenti la protezione della manodopera e dei contratti collettivi di lavoro da parte di imprese Italiane e straniere che hanno ricevuto dal Centro la aggiudicazione dei suddetti contratti di servizio.
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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;28#art-a-9

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Contratti per servizi (Art. 9 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il comandante supremo alleato dell'Atlantico in merito alle condizioni speciali applicabili alla installazione ed attivita', nel territorio italiano, del centro di ricerca sottomarina di Saclant (SACLANTCEN), firmato a Bruxelles il 2 dicembre 1988.) — Testo vigente | Portale Normativo