Accordo

Art. 13

Vendita di beni dismessi, rottami e materiale in surplus

In vigore dal 28 gen 1992
Vendita di beni dismessi, rottami e materiale in surplus a. Il Centro avrà il diritto di trasferire a persone, imprese commerciali od altre organizzazioni non governative, autorizzate ad esercitare commercio in Italia, beni dismessi, rottami ferrosi e non ferrosi e materiale in surplus che il Centro non può ulteriormente utilizzare e che sono parte delle sue scorte, sino ad un valore non eccedente 20.000.000 di Unità di Conto NATO per anno. Questo ammontare, che non include alcuna vendita che possa essere effettuata ad Organizzazioni Governative Italiane, può essere aumentata, con reciproco accordo, per soddisfare particolari esigenze del Centro. Se i materiali venduti in Italia sono soggetti a Dazi Doganali (cosiddetti beni "allo stato estero"), essi debbono essere sdoganati in accordo con i regolamenti vigenti in materia e con il pagamento da parte dell'acquirente dei Dazi Doganali dovuti e di ogni altra tassa applicabile. Se i materiali venduti in Italia sono soggetti a qualsiasi altra tassa da cui il Centro era stato esentato al momento dell'acquisto da parte sua di detti beni, l'acquirente dovrà pagare tali tasse in accordo con le vigenti prescrizioni di Legge. Il Centro invierà alla Segreteria Privata del Ministero della Difesa comunicazione di tutte le gare indette per materiali dismessi, rottami e materiali in surplus, se il valore stimato della vendita è in eccesso a 4.000.000 di Unità di Conto NATO. Il Governo Italiano avrà diritto di opzione sui suddetti beni, rottami e materiali offerti dal Centro in vendita in Italia ai prezzi da concordarsi entro i termini di tempo stabiliti nella gara per la presentazione delle offerte da parte di possibili acquirenti. Se non viene raggiunto un accordo sui prezzi tra il Governo Italiano ed il Centro entro tali limiti di tempo, il Centro può disporre in altro modo dei beni e rottami e materiali offerti in vendita. b. Nel caso di vendita in Italia di materiali in surplus usabili, acquistati dal Centro sia in Italia che all'Estero, l'acquirente dovrà pagare qualsiasi tassa e diritto applicabili dai quali il Centro era stato precedentemente esentato ed esibirà prova della autorizzazione all'acquisto.
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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;28#art-a-13

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