Accordo

Art. 12

Acquisto di beni da fornitori esteri

In vigore dal 28 gen 1992
Acquisto di beni da fornitori esteri a. In circostanze normali, il Centro acquisterà sul mercato Italiano. b. Il Centro può stipulare contratti per la fornitura di beni con fornitori esteri. c. Il Governo Italiano, se così richiesto dal Centro, userà i suoi buoni uffici per facilitare la conclusione di tali contratti e si impegna a rilasciare le necessarie licenze od altre autorizzazioni richieste dai regolamenti relativi alla fornitura in Italia di beni, materiali e servizi al Centro.
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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;28#art-a-12

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