Accordo
Art. 17
Norme Valutarie
In vigore dal 28 gen 1992
Norme Valutarie
Il Centro può detenere monete e valute di ogni genere per la sua attività. Inoltre, i fondi depositati in Italia in particolari conti ("Conti Speciali") di Organizzazioni od Agenzie di carattere internazionale su di una Banca designata da SACLANT possono:
(i) Se in valuta straniera convertibile, essere convertiti in ogni altra valuta straniera;
(ii) Se in lire Italiane, risultanti da pagamenti diretti effettuati dal Governo Italiano o da negoziazioni di valute convertibili, essere convertiti in ogni altra valuta straniera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-01-07;28#art-a-17