Accordo
Art. 16
Norme di tassazione
In vigore dal 28 gen 1992
Norme di tassazione
a. Il Centro, alla stregua di similari istallazioni Governative Italiane, non è soggetto a tasse o sopratasse su beni immobili posseduti od occupati dalle sue Installazioni Militari. Il Centro dovrà normalmente godere dello stesso trattamento dell'Amministrazione Statale Italiana per quanto riguarda il pagamento di tasse sia governative che locali.
b. Qualsiasi oggetto importato dal Centro per uso ufficiale sarà esente da Dazi Doganali e da ogni relativa tassa. Simile esenzione sarà accordata quando tali oggetti, portati in Italia dal Centro, sono esportati.
c. Qualsiasi oggetto e servizio acquistato dal Centro in Italia è esente dalla Imposta del Valore Aggiunto (I.V.A.) e da ogni tassa similare che possa essere stabilita in futuro dal Governo Italiano.
Al momento della firma del presente Accordo, questa esenzione è data al Centro in forza dell'Articolo 72 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni allo stesso.
d. Come previsto dall'Articolo VIII del Protocollo, il Centro è autorizzato ad avvalersi delle esenzioni elencate nel paragrafo 4 dell'Articolo XI dell' "Accordo" al fine di importare, in esenzione di Dazi Doganali e di ogni relativa tassa, provviste, forniture ed altri beni per uso del suo personale civile e militare e dei loro familiari sulla base delle clausole contenute nel suddetto Articolo XI ed a condizione che:
(i) Le provviste, forniture ed altri beni, importati nel suddetto modo, siano venduti o distribuiti in spacci,magazzini od altre similari installazioni riservate esclusivamente al personale compreso nelle categorie specificate nel precedente paragrafo;
(ii) Gli articoli acquistati in questo modo non siano venduti o altrimenti dati a persone non autorizzate;
(iii) Il Centro, in accordo con il Governo Italiano, prenda opportune misure per prevenire ogni abuso dei privilegi riportati nel presente Articolo.
c. Gli oggetti introdotti in Italia in virtù del presente Articolo possono essere trasferiti dal Centro tra luoghi di deposito situati sia in mare che a terra, qualora necessario per la gestione del Centro, purchè tali oggetti rimangano sotto la custodia di rappresentanti designati dal Centro. Qualora richiesto dalle locali Autorità Italiane, il Centro predisporrà della documentazione descrittiva degli oggetti in transito o depositati in magazzini temporanei per essere di proprietà della NATO nonché dei privati autorizzati a custodire proprietà NATO.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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