Accordo

Art. 18

Norme regolanti i Servizi Postali

In vigore dal 28 gen 1992
Norme regolanti i Servizi Postali a. La corrispondenza del Centro ed oggetti postali ufficiali possono essere spediti o ricevuti attraverso i Servizi Postali Italiani a condizioni da stabilirsi in accordo tra le Autorità Postali e delle Telecomunicazioni ed il Centro. b. Il Centro avrà diritto di spedire e ricevere messaggi in cifra e di spedire e ricevere corrispondenza e pacchi ufficiali a mezzo corriere od in contenitori sigillati e godrà di quei privilegi ed immunità quali sono applicabili per i corrieri e bagagli diplomatici. La corrispondenza ed i pacchi ufficiali non saranno soggetti a censura o ispezione doganale a condizione che: (i) I pacchi abbiano un sigillo ufficiale, un esemplare del quale, approvato dalla NATO, sarà inviato al Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Dogane e Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, Direzione Centrale Servizi Postali. (ii) Essi siano accompagnati da corrieri, come previsto nel paragrafo 3 dell'Articolo XI dell'Accordo. c. La corrispondenza e i pacchi non ufficiali spediti dal od indirizzati al Centro od al suo personale tramite il Servizio Postale Italiano debbono essere "debitamente affrancati nel paese di origine in accordo con le norme della Convenzione e i regolamenti della Unione Postale Universale". d. Lettere o pacchi spediti dal od indirizzati al Centro od ai suoi membri tramite il Servizio Postale Italiano, che non soddisfino le condizioni specificate nel precedente paragrafo b., saranno soggetti ad ispezione Doganale. Inoltre, gli oggetti contenuti in lettere o pacchi indirizzati a membri del Centro sono soggetti a Dazi Doganali. e. Mediante accordi con il Ministero della Difesa, Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e Ministero delle Finanze, il Centro può, a proprie spese, porre in essere uno speciale ufficio postale militare integrato.
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