Accordo
Art. 21
Data di entrata in vigore dell'Accordo Aggiunte e Variazioni, Sospensioni delle Disposizioni
In vigore dal 28 gen 1992
Data di entrata in vigore dell'Accordo
Aggiunte e Variazioni, Sospensioni delle Disposizioni
a. Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti Contraenti avranno notificato reciprocamente l'espletamento delle formalità richieste dalla loro legislazione interna per l'approvazione o la ratifica del presente Accordo. Tali procedure tuttavia, non determineranno pregiudizio all'applicazione preliminare di quelle disposizioni che siano state preventivamente concordate e che siano immediatamente applicabili con mezzi amministrativi.
b. Il presente Accordo rimarrà in vigore per tutto il tempo in cui il Centro resterà in Italia. Esso può essere riesaminato a richiesta di una delle Parti e modificato di comune accordo.
c. In caso di ostilità comportanti la applicazione del Trattato del Nord Atlantico, il presente Accordo rimarrà in vigore. Tuttavia l'una o l'altra Parte può, dandone preavviso di 60 giorni all'altra, sospendere la applicazione di qualsiasi del presente Accordo. In questo caso le Parti debbono immediatamente iniziare consultazioni al fine di decidere quali disposizioni debbono sostituirsi alle disposizioni sospese.
FIRMATO a Bruxelles nel 1988 giorno di 2 dicembre in due originali nelle lingue Italiana ed Inglese, entrambi i testi aventi eguale valore.
PER IL GOVERNO DELLA IL COMANDANTE SUPREMO
REPUBBLICA ITALIANA ALLEATO DELL'ATLANTICO
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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