Art. 3

In vigore dal 28 gen 1992
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI ------------------
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Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il comandante supremo alleato dell'Atlantico in merito alle condizioni speciali applicabili alla installazione ed attivita', nel territorio italiano, del centro di ricerca sottomarina di Saclant (SACLANTCEN), firmato a Bruxelles il 2 dicembre 1988. — Testo vigente | Portale Normativo