Accordo
Art. 10
Contratti per infrastrutture
In vigore dal 28 gen 1992
Contratti per infrastrutture
In caso di gara, il Centro invierà al Ministero dell'Industria e Commercio copia degli inviti a presentare offerta per contratti di esecuzione di lavori di infrastrutture in eccesso di 20.000 di Unità di Conto NATO.
I contratti emessi dal Centro per lavori in eccesso a 20.000 di Unità di conto NATO da eseguirsi in fabbricati in cui opera il Centro, saranno comunicati al locale Ispettorato del Lavoro eccezion fatta per quanto richiesto da ragioni di sicurezza.
Le prescrizioni del paragrafo b. dell' del presente Accordo si applicheranno a detti contratti con imprese Italiane o straniere per lavori da eseguirsi in fabbricati posti a disposizione del Centro dal Governo Italiano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-01-07;28#art-a-10