Titolo ICapo IV

Art. 12

Abrogato
In vigore dal 1 gen 2027
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 ha confermato (con l'art. 101, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del comma 13 del presente articolo a decorrere dall'1/1/2027.

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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-12

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Art. 12 Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale. — Testo vigente | Portale Normativo