In sintesi
Il testo dell'articolo non è più in vigore, essendo stato espressamente abrogato dal D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10. In passato la norma ha subito diverse modifiche ai propri commi prima di essere definitivamente cancellata dall'ordinamento. Poiché l'articolo è stato abrogato, le sue originarie disposizioni non producono più effetti per il futuro.
Perché esiste questa norma
La disposizione originaria faceva parte di un intervento normativo volto ad ampliare le basi imponibili, potenziare l'attività di accertamento e riformare la gestione dei rapporti tributari. Attualmente la norma non è più applicabile in quanto è stata formalmente abrogata.
A chi si applica
La norma non si applica più a nessun soggetto in quanto è stata integralmente abrogata.
Esempio pratico
Un contribuente o un'impresa che oggi verifica i propri obblighi tributari non deve più fare riferimento a questo articolo, poiché la norma è stata cancellata e non è più attiva.
Cosa è cambiato
L'articolo è stato integralmente abrogato dal D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10. In precedenza: il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427) ha modificato il comma 2; il provvedimento 000G0112 ha abrogato il comma 13; la L. 15 luglio 2011, n. 111 ha modificato il comma 9.
Domande frequenti
L'articolo 12 è ancora in vigore?No, l'articolo è stato espressamente abrogato dal D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10.
Quali modifiche ha subito l'articolo prima dell'abrogazione?Nel tempo sono stati modificati il comma 2 e il comma 9, ed è stato abrogato il comma 13 a seguito di successivi interventi legislativi.
Cosa comporta l'abrogazione di questa norma?Comporta che il testo dell'articolo cessa di avere efficacia e non impone più obblighi o adempimenti.
Termini chiave
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.