Titolo ICapo II

Art. 7

In vigore dal 1 gen 1992
1. L' del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituto dal seguente: ". - 1. Ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto degli esercenti attività d'impresa che si avvalgono della disciplina di cui all' del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità, indipendentemente dalle disposizioni recate all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli uffici possono, previa richiesta per lettera raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni, a pena di decadenza ai fini dell'accertamento, determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell', tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. Resta salva la facoltà del contribuente di dimostrare la non applicabilità dei coefficienti in relazione alle specifiche condizioni di esercizio della propria attività. A richiesta dell'ufficio, il contribuente dovrà inviare, entro trenta giorni, la relativa documentazione. 2. In sede di accertamento effettuato in base al comma 1, non sono ammessi in deduzione spese ed altri componenti negativi diversi da quelli dichiarati e da quelli presi a base per l'applicazione dei coefficienti, nè sono riconosciute le relative detrazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il disposto dell', comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 3. In caso di accertamento di cui al comma 1 effettuato con le modalità previste dall'articolo 41-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dell', quinto, sesto, settimo e ottova comma, del decreto del Presidente della Repubbplica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in luogo del pagamento delle imposte o delle maggiori imposte previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e dall' del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il contribuente può pre- stare fideiussione rilasciata da una azienda o istituto di credito, comprese le Casse rurali ed artigiane, o da un'impresa commerciale che, a gudizio dell'Amministrazione finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione mediante polizza fideiussoria. 4. Con decreti del Ministro delle finanze da emanarsi dopo il 30 settembre 1992 ed entro il 31 dicembre 1992 sonon stabiliti i criteri e le condizioni per l'applicazione dei coefficenti di cui all', ai fini della determinazine del reddito e dell'imposta sul valore aggunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti, il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i principi di bilancio che attengono a una normale tenuta della contabilità, mancando i quali potrà prevedersi l'applicazione dei coefficienti di cui all', ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime ordinario di contabilità i coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all' possono essere altresì utilizzati ai fini della programmazione dell'attività di controllo di cui al comma 1, anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria. 5. La determinazione dei maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, non costituisce notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale". 2. Le disposizioni dell' e quelle del presente articolo si applicano a partire dagli accertamenti relativi al primo periodo di imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 1991. 3. I coefficienti presuntivi di cui all' del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalle legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall' della presente legge, determinati per il periodo d'imposta 1992 sono utilizzati per l'accertamento dei periodi d'imposta precedenti, in luogo dei coefficienti presuntivi previsti per tali periodi d'mposta, se il risultato della loro applicazione complessiva è più favorevole al contribuente.
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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-7

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