Titolo I›Capo III
Art. 9
In vigore dal 1 gen 1992
1. All' della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, all'alinea, le parole: "31 dicembre 1991" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1992"; dopo le parole: "uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo," sono inserite le seguenti: "ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi,";
b) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole: "le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti" sono inserite le seguenti: "anche se riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi";
c) nel comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) non costituisce comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, la non concorrenza a formare reddito delle somme vincolate alla destinazione a riserve indivisibili, da parte delle cooperative e loro consorzi disciplinati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente, che all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell' della legge 16 dicembre 1977, n. 904";
d) nel comma 2, dopo le parole: "legge di delegazione" sono inserite le seguenti: "nonché indicando quali delle agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi potranno essere inserite nei decreti legislativi";
e) nel comma 2, dopo le parole: "1° gennaio 1992" sono inserite le seguenti: "ovvero dal primo giorno secondo mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
2. I decreti legislativi di cui all' della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dal comma 1 del presente articolo, fermi restando per il 1992 i relativi effetti di gettito previsti, saranno emanati contemporaneamente ai decreti legislativi di cui all' della citata legge n. 408 del 1990, ferma rimanendo per questi ultimi la decorrenza del 1° gennaio 1993.
3. All', comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: "Saranno, comunque, previsti per le persone fisiche particolari trattamenti agevolativi al fine di favorire la formazione del risparmio finalizzato all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione principale, con base imponibile di tariffa d'estimo catastale non superiore a quella corrispondente alla categoria A/2 a sei vani alla sottoscrizione di forme assicurative di previdenza e sanitarie nonché alla sottoscrizione di azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto a condizione che esse vengano detenute per non meno di tre anni consecutivi; l'ammontare del predetto importo nonché di quelli indicati nelle lettere d) ed m) del comma 1 dell' del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidnte della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non potrà in ogni caso eccedere complessivamente lire 10.000.000. Saranno stabiliti, fermo restando il limite complessivo di lire 10.000.000, gli importi massimi deducibili per ciascun onere".
4. All', comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, le parole: "Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse.
5. all', comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, le parole: "Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse.
6. All', comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "31 dicembre 1991" sono sostituite dalle seguenti: 1° marzo 1992";
b) le parole: "sul canone annuale di concessione" sono sostituite dalle seguenti: "sul canone annuale ovvero sull'indennizzo dovuto per l'utilizzazione";
c) nella lettera b), la parola: "concessionari" è sostituita dalla seguente: "soggetti".
7. All', comma 2, della legge 12 luglio 1991, n. 202, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "esonerati dal pagamento" sono inserite le seguenti "nonché per gli utilizzatori senza titoli";
b) dopo la parola: "omessa", sono inserite le seguenti: "incompleta, infedele o tardiva".
8. Le disposizioni contenute nella presente legge che hanno ad oggetto, anche sotto forma di proroga, esenzioni, agevolazioni e regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, devono essere oggetto della revisione prevista dall' della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-9