Titolo ICapo II

Art. 8

In vigore dal 1 gen 1992
1. All'articolo 2216 del codice civile le parole: "e deve essere annualmente vidimato dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio" sono sostituite dalle seguenti: "e il volume in corso deve essere presentato per la vidimazione all'ufficio del registro delle imprese o ad un notaio entro la fine del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun anno dalla data di bollatura di cui all'articolo 2215". 2. All'articolo 2217, comma terzo, del codice civile le parole: "e presentato entro tre mesi all'ufficio del registro delle imprese o a un notaio per la vidimazione" sono sostituite dalle seguenti: "e presentato entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette all'ufficio del registro delle imprese o ad un notaio per la vidimazione". 3. L'ultimo periodo del comma 6 dell' del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "È punita con l'ammenda da lire 200.000 a lire un milione l'irregolare tenuta delle scritture contabili quando la bollatura di cui all'articolo 2215 del codice civile non è stata apposta su ciascun volume ovvero la vidimazione è stata effettuata oltre i termini previsti dagli articoli 2216 e 2217 del codice civile". 4. All', primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: "entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette".
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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-8

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