Titolo I›Capo III
Art. 10
In vigore dal 25 mar 1993
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', primo comma, dopo le parole: trecentosessanta milioni di lire" sono inserite le seguenti: "per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività"; in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.";
b) all', primo comma dopo le parole: "trecentosessanta milioni di lire" sono inserite le seguenti: "per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività".
2. Nell' del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111, che rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-10