Titolo VICapo I

Art. 33

In vigore dal 1 gen 1992
1. Ai fini della normativa di cui al presente titolo si considerano dichiarati i redditi risultanti dai certificati di cui alla lettera d) del quarto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, presentati, in assenza delle condizioni richieste da questa disposizione, in luogo della dichiarazione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo e nel successivo si considerano altresì dichiarati nella dichiarazione originaria di redditi, le perdite, le imposte lorde e le addizionali esposti nelle dichiarazioni integrative presentate ai sensi degli articoli da 14 a 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, degli articoli da 5 a 8 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383, e dell' della legge 29 dicembre 1990, n. 408. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per rimborso di ritenute, acconti di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati nè per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza ovvero di detrazioni di imposta diverse o maggiori di quelle originariamente dichiarate, nè per l'esercizio di opzioni, e non esplica alcun effetto ai fini del calcolo della maggiorazione di conguaglio di cui all' della legge 25 novembre 1983, n. 649, e agli articoli 105, 106 e 107 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo i periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni si considerano non accertati, fermo restando quanto disposto nell'. 2. Relativamente alle dichiarazioni presentate congiuntamente dai coniugi le dichiarazioni integrative devono essere presentate separatamente da ciascun coniuge con l'indicazione degli elementi a lui riferibili. La dichiarazione integrativa presentata da uno solo dei coniugi non ha effetto nei confronti dell'altro. 3. I soggetti ai quali sono stati imputati pro quota i redditi delle società o associazioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni, e all' del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, e delle aziende gestite in comunione tra coniugi possono presentare le dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa da parte della società o associazione o dell'altro coniuge. La dichiarazione della società o associazione o del coniuge esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante. 4. La determinazione dell'imponibile e il calcolo delle imposte dovute devono essere effettuati in conformità alle disposizioni rel- ative a ciascun periodo di imposta con i criteri e le modalità stabiliti nel decreto di cui al comma 3 dell'. 5. Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste nell' e nell', le società di capitali e gli enti equiparati, le società in nome collettivo e in accomandita seplice e quelle ad esse equiparate, nonché le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi di impresa posseduti, possono specificare nelle dichiarazioni integrative o in appositi allegati i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le miniori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse. Le quantità ed i valori così evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi con esclusione di quelli definibili ai sensi della presente legge per i quali non sia stata presentata la dichiarazione integrativa, ove non formino oggetto di accertamento o rettifica di ufficio. 6. Con riguardo agli imponibili, ai maggiori imponibili e alle minori perdite indicati nelle dichiarazioni integrative non si applicano le dispozioni del terzo e quarto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, dei commi 4 e 6 dell' del citato testo unico delle imposte sui redditi, e del terzo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 7. Sulla base delle quantità e valori evidenziati ai sensi del comma 5 del presente articolo nonché ai sensi dell' i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 ovvero in quello del periodo di imposta in corso a tale data. 8. I soggetti indicati nel comma 5 che hanno presentato dichiarazioni integrative, anche per definizione automatica, possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello del periodo di imposta in corso a tale data eliminando le attività o le passività fittizie, inesistenti o indi- cate per valori superiori a quelli effettivi. L'iscrizione di dette variazioni, non comporta emergenza di componenti attivi o passivi ai fini della determinazione del reddito di impresa nè la deducibilità di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi. 9. Per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli , le disposizioni del comma 8 si applicano altresì per le iscrizioni in bilancio di attività in precedenza omesse, ma in tal caso il valore iscritto concorre alla formazione del reddito di impresa nella misura del 20 per cento. Il residuo valore deve essere accantonato in apposito fondo e concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui il fondo sia comunque utilizzato. 10. Per le imprese minori le variazioni sono consentite solo relativamente alle quantità o ai valori delle rimanzne di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e 59 del citato testo unico delle imposte sui redditi. I nuovi quantità e valori devono risultare in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le variazioni sono state effettuate in caso di variazioni di aumento i relativi importi sono fiscalmente riconosciuti nei limiti dei valori normali, diminuiti del 30 per cento ove si tratti di merci o prodotti destinati alla vendita, al 1° gennaio 1991 e concorrono, per un quinto del loro ammontare, alla formazione del reddito di impresa nel periodo di imposta in cui le variazioni sono apportate. Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote costanti nei quattro periodi di imposta successivi. Qualora l'attività di impresa cessi prima del quarto periodo di imposta l'importo residuo concorre alla formazione del reddito di impresa nell'ultimo periodo di imposta.
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