Titolo VI›Capo I
Art. 35
In vigore dal 1 gen 1992
1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore, della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse rel- ative ad infrazioni che non prevedono applicazione di imposta, possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni nei termini e nei modi previsti negli articoli da 39 a 41.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-35