Titolo V

Art. 31

In vigore dal 1 gen 1992
1. All', primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, dopo la lettera g-ter) è aggiunta la seguente: "g-quater) ricorsi alle commissioni tributarie di ogni grado relativamente ai ricorrenti ed ai rappresentanti in giudizio con le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze". 2. Al secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, come sostituito dall' del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739, è aggiunto il seguente periodo: "Il ricorso deve contenere l'indicazione del codice fiscale del ricorrente e, se del caso, del suo legale rappresentante". 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Al quarto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 le parole: "della Corte di cassazione," sono soppresse; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non inferiore a quella di magistrato della Corte di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori".
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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-31

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