Titolo IVCapo II

Art. 29

In vigore dal 25 mar 1993
1. Le imprese familiari, ai fini della loro trasformazione in società in nome collettivo o in accomandita semplice, mediante conferimento d'azienda, possono avvalersi, fino al 30 settembre 1993, delle disposizioni di cui all', comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, purchè costituite e risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata ai sensi dell'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, alla data del 31 dicembre 1991.

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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-29

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Art. 29 Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale. — Testo vigente | Portale Normativo