Titolo IV›Capo II
Art. 29
In vigore dal 25 mar 1993
1. Le imprese familiari, ai fini della loro trasformazione in società in nome collettivo o in accomandita semplice, mediante conferimento d'azienda, possono avvalersi, fino al 30 settembre 1993, delle disposizioni di cui all', comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, purchè costituite e risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata ai sensi dell'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, alla data del 31 dicembre 1991.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-29