Titolo IVCapo I

Art. 25

In vigore dal 1 gen 1992
1. Per il calcolo della rivalutazione: a) i fabbricati devono essere assunti ai valori che risultano applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1; pari a 50, per quelle classificate nella categoria A/10 e pari a 34 per quelle classificate nella categoria C/1; per le unità immobiliari classificate nelle categorie D ed E si assume il valore risultante dal costo, ma al netto della eventuale rivalutazione eseguita ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408, moltiplicato per i seguenti coefficienti: 1990............ 1,05 1989............ 1,10 1988............ 1,15 1987............ 1,20 1986............ 1,30 1985............ 1,40 1984............ 1,50 1983............ 1,60 1982 e precedenti.... 1,70 b) le aree fabbricabili, individuate negli strumenti urbanistici, devono essere assunte per l'80 per cento del valore venale in comune commercio. 2. Dall'ammontare complessivo determinato ai sensi del comma 1, sono sottratti i costi dei beni fiscalmente riconosciuti al netto delle quote di ammortamento già dedotte aumentati di un miliardo di lire. La rivalutazione è costituita da almeno il 38 per cento dell'importo così determinato e deve essere imputata a ciascun bene in proporzione alla differenza tra il valore risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1 e il costo del bene prima della rivalutazione e comunque in misura non superiore al maggior valore effettivamente ad esso attribuibile. 3. Sull'importo della rivalutazione dei beni iscritti in bilancio è dovuta una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, pari al 16 per cento. 4. Gli amministratori e il collegio sindacale devono attestare nelle loro relazioni che la rivalutazione è stata effettuata nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. Nell'inventario relativo all'esercizio di cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il costo di acquisizione con le eventuali rivalutazioni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria o in base a rivalutazione economica dei beni rivalutati. 6. L'imposta sostituitiva deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, ovvero, a richiesta del contribuente, in tre rate: la prima e la seconda nella misura del 34 per cento ciascuna, con scadenza rispettivamente entro il suindicato termine e nel quarto mese successivo; la terza nella misura del 32 per cento nell'undicesimo mese successivo al predetto termine. Qualora il contribuente abbia diritto a rimborsi di crediti di imposta sulla base di dichiarazioni relative a periodi di imposta precedenti o risultanti da quella relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, gli importi da versare devono essere utilizzati fino al 25 per cento del loro ammontare a titolo di compensazione dei predetti rimborsi a partire da quello meno recente. Il residuo importo deve essere versato con le modalità di cui al primo periodo. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile. 7. Il maggior valore dei beni iscritto in bilancio a seguito della rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. A decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, le quote di ammortamento dei beni indicati nel comma 1 e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, di cui all', comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite del 5 per cento, sono commisurate al nuovo valore ad essi attribuito. Per i beni di cui al comma 1, rivalutati ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408, le quote di ammortamento relative ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto di detta legge, sono deducibili a partire dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. 8. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone guiridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3, pagata per i beni che formano oggetto delle ipotesi medesime. 9. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 8, i saldi attivi di rivalutazione, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'. 10. La disposizione di cui al comma 8 non si applica nel caso di conferimenti da parte di enti o società che possono effettuare, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, operazioni di ristrutturazione, anche al fine di costituire un gruppo creditizio. 11. Nel caso in cui gli enti e le società conferitari cedano a titolo oneroso, assegnino ai soci o destinino a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, prima del termine di cui al primo periodo del comma 8, beni rivalutati acquisiti ai sensi del comma 10, la differenza tra il valore di conferimento dei beni ceduti o assegnati o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ed il loro costo prima della rivalutazione concorre a formare il reddito imponibile delle società od enti conferenti che hanno operato la rivalutazione; in tal caso, si aplica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 8. 12. Entro trenta giorni dal momento in cui si sono verificate le ipotesi di cui al comma 11, il soggetto conferitario è tenuto ad effettuare apposita comunicazione al soggetto conferente allegandone copia alla propria dichiarazione dei redditi; in caso di inosservanza si applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni di lire.
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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-25

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Art. 25 Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale. — Testo vigente | Portale Normativo