Titolo IIICapo II

Art. 21

Abrogato
In vigore dal 1 gen 2016
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 156

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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-21

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Art. 21 Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale. — Testo vigente | Portale Normativo