Titolo II›Capo I
Art. 16
In vigore dal 1 gen 1992
1. È concessa la restituzione d'imposta già istituita con decreto- legge 22 maggio 1990, n. 120, a chiunque deteneva alle ore zero del 16 novembre 1990 carburanti adulterati per agricoltura in quantità superiore a tremila chilogrammi. La domanda di restituzione, se non è stata già presentata deve essere prodotta entro trenta giorni all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente e la restituzione avverrà mediante autorizzazione ad estrarre in esenzione d'imposta di fabbricazione prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-16