Titolo I›Capo IV
Art. 14
In vigore dal 1 gen 1992
1. A decorrere dall'anno 1992 il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all', commi 8, 9 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è dovuto sulla base degli imponibili stabiliti dalla predetta legge relativi al medesimo anno.
2. Ai fini della dichiarazione, dell'accertamento, della riscossione del predetto contributo e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
3. I versamenti effettuati a titolo di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nell'anno 1992 in applicazione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono computati a titolo di acconto delle somme dovute per lo stesso titolo sulla base degli imponibili dichiarati nella dichiarazione dei redditi da presentare per il medesimo anno.
4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1992, da emanare ai sensi dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi precedenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-14