Titolo IICapo I

Art. 15

In vigore dal 1 gen 1992
1. All'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall', quinto comma, e dell', secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente articolo."; b) nel seconda comma, primo periodo, le parole: "per ciascun comune del distretto e" sono soppresse; c) nel terzo comma, primo periodo, la parola: "inviate" è sostituita con la seguente: "formate"; d) nel termo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalità e il domicilio fiscale, nonché l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso". 2. All'articolo 2-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "4-bis. Ai rimborsi di cui ai commi 3 e 4, gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio provvedono in sede di liquidazione dell'ultima dichiarazione presentata all'Amministrazione finanziaria, nella quale risultano dichiarate le indennità di fine rapporto e le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente. Gli interesi sono determinati in relazione alle quote di rimborso spettanti per singole annualità. 4-ter. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio, per le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente corrisposte dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei dipendenti statali (ENPAS), dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), dall'Istituto postelegrafonici (IPOST) e dall'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), procedono ai rimborsi, avvalendosi dei dati trasmessi all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico, secondo le modalità e le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze". 3. A partite dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti eroganti le indennità di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3-quater dell' del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, che corrispondono quote relative ad indennità già liquidate anteriormente alla data del 14 maggio 1988, devono applicare le imposte dovute sulla quota erogata senza conguaglio con le imposte pagate in eccedenza all'atto della liquidazione delle precedenti erogazioni. 4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l' è sostituito dal seguente: ". - (Esecutorietà dei ruoli). - 1. L'intendente di finanza, previo accertamento della conformità dei singoli ruoli alle disposizioni di questo titolo, appone il visto di esecutorità dei ruoli sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e ne invia copia alla competente ragioneria provinciale. Il riassunto riepilogativo è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale."; b) il sesto comma dell'articolo 97 è sostituito dal seguente: "Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, è punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l'ammontare delle somme non corrisposte non è superiore a lire 10 milioni".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-15

In sintesi

La disposizione aggiorna le regole operative che gli uffici fiscali e i centri di servizio devono seguire per effettuare i rimborsi delle imposte emerse dalle liquidazioni. Per i lavoratori dipendenti che percepiscono il TFR o indennità equipollenti, i rimborsi spettanti e i relativi interessi vengono gestiti in sede di liquidazione dell'ultima dichiarazione o tramite dati trasmessi su supporto magnetico dagli enti previdenziali. Inoltre, gli enti erogatori di quote di indennità pregresse devono applicare l'imposta sulla quota corrisposta senza effettuare conguagli con eccedenze precedenti. Infine, viene stabilita la procedura attraverso cui l'intendente di finanza accerta la conformità dei ruoli e vi appone il visto di esecutorietà sul riassunto riepilogativo.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina e semplifica le procedure di esecuzione dei rimborsi d'imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni, in particolare per i trattamenti di fine rapporto, e stabilisce le regole per rendere esecutori i ruoli di riscossione.

A chi si applica

Si applica agli uffici delle imposte, ai centri di servizio, all'intendente di finanza, agli enti previdenziali erogatori di indennità di fine rapporto (come ENPAS, INADEL, IPOST, OPAFS) e ai contribuenti aventi diritto a rimborsi d'imposta.

Esempio pratico

Un lavoratore dipendente riceve la liquidazione di fine rapporto erogata dal proprio ente previdenziale e presenta la relativa dichiarazione fiscale. L'ufficio finanziario calcola il rimborso d'imposta e gli interessi spettanti direttamente in sede di liquidazione della dichiarazione, utilizzando i dati inviati su supporto magnetico dall'ente erogatore.

Adempimenti e conseguenze

Gli uffici fiscali devono predisporre gli elenchi dei rimborsi completi di dati anagrafici, domicilio fiscale e importi; gli enti erogatori di indennità devono applicare le imposte dovute sulle quote liquidate senza fare conguagli con imposte pagate in eccedenza in precedenza; l'intendente di finanza deve verificare i ruoli e apporre il visto di esecutorietà inviando copia alla ragioneria provinciale.

Cosa è cambiato

Sono state modificate le modalità di redazione degli elenchi di rimborso eliminando la suddivisione per comune; sono state introdotte regole specifiche per liquidare i rimborsi del TFR anche tramite flussi su supporti magnetici dagli enti di previdenza; è stato vietato il conguaglio su quote di indennità già liquidate prima del 14 maggio 1988; è stata riscritta la procedura con cui l'intendente di finanza rende esecutori i ruoli mediante visto sul riassunto riepilogativo.

Domande frequenti

Come vengono gestiti i rimborsi legati al trattamento di fine rapporto?Vengono gestiti dagli uffici delle imposte dirette e dai centri di servizio in sede di liquidazione dell'ultima dichiarazione presentata in cui sono dichiarate tali indennità, calcolando gli interessi sulle singole quote annuali.
Quali informazioni devono essere presenti negli elenchi per l'esecuzione dei rimborsi?Gli elenchi devono indicare le generalità e il domicilio fiscale del beneficiario, l'importo dell'imposta e degli interessi da rimborsare, nonché il numero di registrazione della dichiarazione da cui sorge il rimborso.
Chi rende esecutori i ruoli di riscossione e in che modo?L'intendente di finanza accerta la conformità dei singoli ruoli e appone il visto di esecutorietà sul riassunto riepilogativo, inviandone poi copia alla competente ragioneria provinciale.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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