Art. 15
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-15
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La disposizione aggiorna le regole operative che gli uffici fiscali e i centri di servizio devono seguire per effettuare i rimborsi delle imposte emerse dalle liquidazioni. Per i lavoratori dipendenti che percepiscono il TFR o indennità equipollenti, i rimborsi spettanti e i relativi interessi vengono gestiti in sede di liquidazione dell'ultima dichiarazione o tramite dati trasmessi su supporto magnetico dagli enti previdenziali. Inoltre, gli enti erogatori di quote di indennità pregresse devono applicare l'imposta sulla quota corrisposta senza effettuare conguagli con eccedenze precedenti. Infine, viene stabilita la procedura attraverso cui l'intendente di finanza accerta la conformità dei ruoli e vi appone il visto di esecutorietà sul riassunto riepilogativo.
La norma disciplina e semplifica le procedure di esecuzione dei rimborsi d'imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni, in particolare per i trattamenti di fine rapporto, e stabilisce le regole per rendere esecutori i ruoli di riscossione.
Si applica agli uffici delle imposte, ai centri di servizio, all'intendente di finanza, agli enti previdenziali erogatori di indennità di fine rapporto (come ENPAS, INADEL, IPOST, OPAFS) e ai contribuenti aventi diritto a rimborsi d'imposta.
Un lavoratore dipendente riceve la liquidazione di fine rapporto erogata dal proprio ente previdenziale e presenta la relativa dichiarazione fiscale. L'ufficio finanziario calcola il rimborso d'imposta e gli interessi spettanti direttamente in sede di liquidazione della dichiarazione, utilizzando i dati inviati su supporto magnetico dall'ente erogatore.
Gli uffici fiscali devono predisporre gli elenchi dei rimborsi completi di dati anagrafici, domicilio fiscale e importi; gli enti erogatori di indennità devono applicare le imposte dovute sulle quote liquidate senza fare conguagli con imposte pagate in eccedenza in precedenza; l'intendente di finanza deve verificare i ruoli e apporre il visto di esecutorietà inviando copia alla ragioneria provinciale.
Sono state modificate le modalità di redazione degli elenchi di rimborso eliminando la suddivisione per comune; sono state introdotte regole specifiche per liquidare i rimborsi del TFR anche tramite flussi su supporti magnetici dagli enti di previdenza; è stato vietato il conguaglio su quote di indennità già liquidate prima del 14 maggio 1988; è stata riscritta la procedura con cui l'intendente di finanza rende esecutori i ruoli mediante visto sul riassunto riepilogativo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.