Titolo IICapo I

Art. 15

In vigore dal 1 gen 1992
1. All'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall', quinto comma, e dell', secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente articolo."; b) nel seconda comma, primo periodo, le parole: "per ciascun comune del distretto e" sono soppresse; c) nel terzo comma, primo periodo, la parola: "inviate" è sostituita con la seguente: "formate"; d) nel termo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalità e il domicilio fiscale, nonché l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso". 2. All'articolo 2-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "4-bis. Ai rimborsi di cui ai commi 3 e 4, gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio provvedono in sede di liquidazione dell'ultima dichiarazione presentata all'Amministrazione finanziaria, nella quale risultano dichiarate le indennità di fine rapporto e le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente. Gli interesi sono determinati in relazione alle quote di rimborso spettanti per singole annualità. 4-ter. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio, per le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente corrisposte dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei dipendenti statali (ENPAS), dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), dall'Istituto postelegrafonici (IPOST) e dall'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), procedono ai rimborsi, avvalendosi dei dati trasmessi all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico, secondo le modalità e le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze". 3. A partite dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti eroganti le indennità di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3-quater dell' del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, che corrispondono quote relative ad indennità già liquidate anteriormente alla data del 14 maggio 1988, devono applicare le imposte dovute sulla quota erogata senza conguaglio con le imposte pagate in eccedenza all'atto della liquidazione delle precedenti erogazioni. 4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l' è sostituito dal seguente: ". - (Esecutorietà dei ruoli). - 1. L'intendente di finanza, previo accertamento della conformità dei singoli ruoli alle disposizioni di questo titolo, appone il visto di esecutorità dei ruoli sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e ne invia copia alla competente ragioneria provinciale. Il riassunto riepilogativo è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale."; b) il sesto comma dell'articolo 97 è sostituito dal seguente: "Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, è punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l'ammontare delle somme non corrisposte non è superiore a lire 10 milioni".
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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-15

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Art. 15 Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale. — Testo vigente | Portale Normativo