Titolo I›Capo IV

Art. 13

In vigore dal 1 gen 1992 al 31 dic 2026
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella lettera a) del primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le cessioni ivi previste devono intendersi non imponibili semprechè l'esportazione risulti da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura o della bolla di accompagnamento emessa dai cedenti a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, nonché sulle fatture emesse dai cessionari, a nulla rilevando, per la documentazione della cessione all'esportazione, che i documenti di cui all' del predetto decreto n. 633 del 1972 siano emessi dagli spedizionieri o trasportatori nei confronti dei cedenti o altri soggetti. 2. I contribuenti che applicano l'imposta ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, non possono avvalersi della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta, di cui al primo comma, lettera c), ed al secondo comma dell', e all', lettera a), del suddetto decreto. La disposizione del presente comma si applica a partire dal 1° gennaio 1992.

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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-13

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