Titolo IVCapo I

Art. 24

In vigore dal 25 mar 1993
1. Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio delle Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivitàè sono tenuti a rivalutare i fabbricati e le aree fabbricabili di cui all', acquisiti entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio. 2. Non è obbligatoria la rivalutazione di cui al comma 1 per gli immobili utilizzati dai sogetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive, per quelli indicati alle lettere b), f) e g) del secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, per quelli vincolati ai sensi dellarticolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, nonché per le aree destinate ad attività di pubblica utilità possedute da enti pubblici competenti per lo svolgimento delle attività stesse. La rivalutazione non è, altresì, obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui all' ed al primo comma, primo periodo, dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 3. Non sono rivalutabili i fabbricati e le aree fabbricabili posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati realizzati o acquistati dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli che, alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990, si considerano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa e di quelli che non costituiscono beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa. 4. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere annotata nel relativo inventario. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade dopo tale data debbono effettuare la rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio chiuso successivamente alla data medesima. Per gli enti e le società che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, la rivalutazione deve riguardare anche i beni di cui al comma 1 dell'artiocolo 25, ricevuti a seguito delle operazioni di conferimento previste dalla stessa legge, qualora detti beni siano stati acquisiti dall'ente o società conferente entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 24 Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale. — Testo vigente | Portale Normativo