Titolo IV›Capo I
Art. 27
In vigore dal 1 gen 1992
1. In caso di violazione delle disposizioni degli o dell', gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare dell'impresa individuale sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato. In caso di condanna il guidice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale, per la durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nella legge 19 marzo 1983, n. 72, e nella legge 29 dicembre 1990, n. 408, e quelle di cui ai relativi decreti di attuazione. Con lo stesso decreto sono stabilite disposizioni di coordinamento fra la presente legge, la legge 29 dicembre 1990, n. 408 e la legge 30 luglio 1990, n. 218.
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