Titolo IV›Capo II
Art. 28
In vigore dal 1 gen 1992
1. Il secondo ed il terzo periodo del comma 2 dell' della legge 30 luglio 1990, n. 218, sono sostituiti dai seguenti: "L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata è considerata costo fiscalmente riconosciuto per la società conferitaria e può essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla società sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della società in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli atti di conferimento perfezionati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per gli enti e le società beneficiari delle operazioni di ristrutturazione di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, che possono eseguire la rivalutazione di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 408, nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello indicato nell' della legge stessa, l'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti nel bilancio per effetto di detta rivalutazione, fermi restando i criteri e le modalità ivi previsti, non può essere inferiore per i fabbricati e le aree fabbricabili a quella risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'. Nell'ipotesi di cui al precedente periodo, detti soggetti non devono eseguire la rivalutazione ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell' e le quote di ammortamento deducibili relative ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della legge 29 dicembre 1990, n. 408, relativamente ai predetti immobili, sono riconosciute a partire dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-28