Titolo VII
Art. 67
In vigore dal 1 gen 1992
1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, commessi fino al 30 settembre 1991 e riferibili ai periodi di imposta che possono essere definiti secondo le disposizioni del titolo VI della presente legge.
2. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, per ciascuna imposta, l'amnistia si applica, salvo quanto previsto dal comma 3, a tutti i reati di cui al comma 1 riferibili al periodo di imposta a condizione che il contribuente o chiunque altro, avendone interesse, presenti dichiarazione integrativa per la definizione per l'intero periodo ovvero definisca il periodo stesso. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia si applica, indipendentemente dalla definizione dell'intero periodo di imposta:
a) relativamente ai reati di cui al primo e al secondo comma dell' e al numero 7) dell' del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché alla lettera f) del comma 1 dell' del predetto decreto-legge nel testo modificato dal decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, e al primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei limiti degli importi integrativamente dichiarati o versati;
b) relativamente alle altre contravvenzioni, se la dichiarazione integrativa reca l'impegno a versare gli importi minimi previsti dai commi 3, 4 e 5 dell'.
3. Il Presidente della Repubblica è delegato altresì, a stabilire che, per i reati commessi dai sostituti d'imposta, l'amnistia si applica a condizione che, alla data del decreto di amnistia, le ritenute siano state versate ovvero l'importo delle ritenute non versate risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa.
4. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che nei confronti delle persone che si trovano nelle condizioni previste dal comma 6 dell', l'amnistia si applica altresì per ciascun periodo di imposta cui i reati si riferiscono, se è presentata l'istanza di cui allo stesso comma 6.
5. Il Presidente della Repubblica è delegato inoltre a concedere amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonché dall'articolo 2621 del codice civile quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-67