Titolo VICapo V

Art. 64

In vigore dal 25 mar 1993
1. Le controversie relative ai tributi amministrati dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette pendenti presso l'Amministrazione o davanti all'autorità giudiziaria alla data di entrata in vigore della presente legge per violazioni commesse fino al 30 settembre 1991, possono, su istanza del contribuente, essere definite con il pagamento dei tributi, accertati dagli uffici impositori, ove dovuti, e del 20 per cento del minimo della relativa pena pecuniaria. 2. Le violazioni commesse fino al 30 settembre 1991 relative ai tributi di cui al comma 1, costituenti reati suscettibili di definizione in via amministrativa, accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere, ad istanza dell'interessato, estinte con il pagamento dei tributi accertati ove dovuti e del 20 per cento del minimo della sanzione pecuniaria applicabile. 3. Per le infrazioni di cui ai commi 1 e 2, non ancora accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati potranno ottenere l'estinzione, nei limiti dei fatti spontaneamente dichiarati nell'istanza. 4. Le istanze irrevocabili, di cui ai commi 1 e 2, dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il pagamento effettuato nei termini e modalità stabilite nell'apposito decreto ministeriale. L'osservanza di tali condizioni comporta l'abbandono delle indennità di mora e degli interessi e la compensazione delle spese di lite.

Note all'articolo

  • Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che le istanze previste dal suddetto articolo, commi 1 e 2, possono essere presentate anche oltre i termini prescritti dalla predetta legge e fino al 20 giugno 1993; in tal caso il pagamento e' effettuato nei termini e secondo le modalita' stabilite negli articoli 1; 2, commi 1, 2, 3 e 5; 3, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1992, e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1 luglio 1992 fino alla data di effettuazione del versamento.

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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-64

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Art. 64 Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale. — Testo vigente | Portale Normativo