Titolo VI›Capo VI
Art. 65
In vigore dal 1 gen 1992
1. Le disposizioni per la definizione agevolata delle pendenze e delle situazioni tributarie, di cui ai precedenti Capi del presente titolo non si applicano:
a) ai condannati per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis, 648-ter del codice penale o per taluni dei delitti richiamati nel citato articolo 648-bis;
b) ai condannati, se ricorrono le circostanze previste dall' del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;.
c) alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e sottoposte ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
d) alle società nelle cui attività economiche o finanziarie risultino, nella sentenza, impiegati denaro, beni o altre utilità provenienti dai reati indicati nel citato articolo 648-bis del codice penale.
2. Qualora la sentenza e il provvedimento di cui al comma 1, per fatti precedentemente commessi, divengano definitivi successivamente alla presentazione della dichiarazione integrativa o della istanza,di definizione, queste rimangono prive di effetti e l'azione di accertamento può comunque essere esercitata entro il secondo anno successivo a quello in cui la sentenza e il provvedimento sono divenuti definitivi. Le somme versate, relativamente ai singoli tributi, non sono in ogni caso ripetibili.
3. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 copia della sentenza definitiva di condanna o del provvedimento definitivo è trasmessa a cura della cancelleria al locale ufficio delle imposte per l'inoltro all'ufficio competente, se diverso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-65