Titolo VI›Capo III
Art. 59
In vigore dal 25 mar 1993
1. Gli importi dovuti sulle annualità definite ai sensi degli saranno da computare al netto degli importi pagati o iscritti a ruolo e versati ai sensi degli del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e potranno essere rateizzati in un numero massimo di cinque anni senza il pagamento degli interessi, se l'ammontare di detti importi supera i 500 milioni per ciascuna imposta.
1-bis. Nel caso di presentazione delle dichiarazioni integrative ai sensi dell', gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1 si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.
2. Ai fini di cui al comma 1, alla dichiarazione integrativa dovrà essere allegata la fotocopia delle cartelle esattoriali, se esistenti, e delle ricevute di versamento da cui risultino le causali di versamento, ovvero l'attestazione del competente ufficio tributario relativa alle causali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-59