Titolo VICapo III

Art. 59

In vigore dal 25 mar 1993
1. Gli importi dovuti sulle annualità definite ai sensi degli saranno da computare al netto degli importi pagati o iscritti a ruolo e versati ai sensi degli del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e potranno essere rateizzati in un numero massimo di cinque anni senza il pagamento degli interessi, se l'ammontare di detti importi supera i 500 milioni per ciascuna imposta. 1-bis. Nel caso di presentazione delle dichiarazioni integrative ai sensi dell', gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1 si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati. 2. Ai fini di cui al comma 1, alla dichiarazione integrativa dovrà essere allegata la fotocopia delle cartelle esattoriali, se esistenti, e delle ricevute di versamento da cui risultino le causali di versamento, ovvero l'attestazione del competente ufficio tributario relativa alle causali.

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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-59

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Art. 59 Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale. — Testo vigente | Portale Normativo