Art. 71
LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413
In vigore dal 1 gen 1992
1. All' della legge 30 luglio 1990, n. 218, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. L'atto di conferimento può stabilire che gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio dell'ente conferente ovvero degli enti conferenti. Anche in questo caso, permangono gli effetti di neutralità e di continuità fiscali di cui ai commi precedenti. I beni ricevuti dalla società conferitaria possono essere iscritti in bilancio al lordo delle relative partite rettificative.
2-ter. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la società bancaria conferitaria subentra agli effetti fiscali negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche concernenti l'azienda conferita a norma dell', ivi compresi gli obblighi di dichiarazione nonchè quelli di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie che alle ritenute sui redditi altrui. Il patrimonio netto della società conferitaria, comunque determinato, conserva il regime fiscale di quello dell'ente o degli enti conferenti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
Storico versioni
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