Titolo VIII

Art. 74

In vigore dal 1 gen 1992
1. I provvedimenti di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell' della legge 2 gennaio 1991, n. 1, limitatamente alle società di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all', comma 1, lettera a), della medesima legge, per quanto concerne la negoziazione di valori mobiliari per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto, acquistino efficacia dal 1° gennaio 1992.
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