Titolo VIII

Art. 76

Abrogato
In vigore dal 1 gen 2027
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-76

In sintesi

L'articolo in esame è stato formalmente abrogato dal decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, come modificato dal decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200. Nel testo fornito non è presente il contenuto originario della disposizione, ma esclusivamente la dichiarazione della sua intervenuta abrogazione. Di conseguenza, la norma non è più produttiva di effetti nell'ordinamento.

Cosa è cambiato

La legge 21 giugno 2017, n. 96 (art. 55-quinquies, comma 1) ha introdotto il comma 1-bis all'articolo 76. Successivamente, il provvedimento 22G00211 (art. 1, commi 77 e 78) ha prima introdotto e poi modificato il comma 1-ter. Infine, il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (art. 241, comma 1, lettera n), modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, ha disposto l'abrogazione totale dell'articolo 76.

Domande frequenti

L'articolo 76 è attualmente in vigore?No, l'articolo risulta espressamente abrogato dal D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200.
Quale atto normativo ha disposto l'abrogazione della norma?L'abrogazione è stata disposta dall'articolo 241, comma 1, lettera n del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33.
Qual è il testo attuale dell'articolo 76?Il testo non contiene più precetti normativi attivi, ma riporta unicamente l'indicazione della sua abrogazione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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