Art. 76
AbrogatoLe tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-76
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L'articolo in esame è stato formalmente abrogato dal decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, come modificato dal decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200. Nel testo fornito non è presente il contenuto originario della disposizione, ma esclusivamente la dichiarazione della sua intervenuta abrogazione. Di conseguenza, la norma non è più produttiva di effetti nell'ordinamento.
La legge 21 giugno 2017, n. 96 (art. 55-quinquies, comma 1) ha introdotto il comma 1-bis all'articolo 76. Successivamente, il provvedimento 22G00211 (art. 1, commi 77 e 78) ha prima introdotto e poi modificato il comma 1-ter. Infine, il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (art. 241, comma 1, lettera n), modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, ha disposto l'abrogazione totale dell'articolo 76.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.