Titolo VIII
Art. 80
In vigore dal 1 gen 1992
1. All', comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, dopo le parole: "ai sacchetti di plastica", sono soppresse le parole: "non biodegradabili". I commi terzo e quarto dell' e l' del decreto del Ministro delle finanze 28 febbraio 1989, n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1989, sono abrogati, e all', primo comma, del medesimo decreto sono soppresse le parole: "non biodegradabili".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-80