Titolo VIII

Art. 80

In vigore dal 1 gen 1992
1. All', comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, dopo le parole: "ai sacchetti di plastica", sono soppresse le parole: "non biodegradabili". I commi terzo e quarto dell' e l' del decreto del Ministro delle finanze 28 febbraio 1989, n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1989, sono abrogati, e all', primo comma, del medesimo decreto sono soppresse le parole: "non biodegradabili".
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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-80

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Art. 80 Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale. — Testo vigente | Portale Normativo