Titolo VIII
Art. 79
In vigore dal 1 gen 1992
1. Fino alla data di inizio delle attività dei nuovi uffici periferici da istituirsi per effetto della ristrutturazione del Ministero delle finanze, è istituito un uffico provinciale dell'imposta sul valore aggunto nella città di Lecco; la circoscrizione di tale ufficio comprende i comuni appartenenti alla istituenda provincia di Lecco.
2. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione per l'anno 1991 ai fini delle imposte sui redditi, in deroga a quanto disposto dall' della legge 28 luglio 1989, n. 267, di conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio 1992.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-79