Titolo VIII

Art. 73

In vigore dal 1 gen 1992
1. Per la regione Trentino-Alto Adige la commissione regionale di cui all', comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, è istituita mediante insediamento di sezioni provinciali presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano e di Trento.
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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-73

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Art. 73 Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale. — Testo vigente | Portale Normativo