Art. 12
Titolo ICapo IV

Art. 12

Abrogato12 / 82
In vigore dal 1 gen 2027
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 ha confermato (con l'art. 101, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del comma 13 del presente articolo a decorrere dall'1/1/2027.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-12