ConvenzioneTitolo III

Art. 45

Comunicazione dei risultati del procedimento penale

In vigore dal 15 dic 1989
Comunicazione dei risultati del procedimento penale Le parti contraenti si comunicheranno i risultati dal procedimento penale instaurato contro la persona estradata. Su richiesta saranno inviate una copia della sentenza definitiva o una copia conforme della sentenza passata in giudicato.
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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-45

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