ConvenzioneTitolo III

Art. 47

Transito

In vigore dal 15 dic 1989
Transito 1. Ciascun Parte contraente autorizza, su domanda dell'altra Parte, il transito sul proprio territorio delle persone estradate da uno Stato terzo. 2. Alla richieste di autorizzazione da transito si applicano le disposizioni di cui all' della presente Convenzione. Il transito potrà essere rifiutato per i motivi indicati all'. 3. Nel caso in cui sarà utilizzata la via aerea e allorchè non sia previsto alcun atterraggio, non sarà necessario ottenere l'autorizzazione della Parte il cui territorio è sorvolato. La Parte richiedente deve avvertire in anticipo l'altra Parte che non esiste alcun ostacolo al transito ai sensi della presente Convenzione e soprattutto che la persona trasportata non è un cittadino della Parte richiesta. Nel caso di atterraggio fortuito sul territorio della Parte richiesta, questa notificazione produrrà gli effetti della domanda di arresto provvisorio prevista nell', a meno che esistano ragioni tali da impedire l'estradizione ai termini dell' della presente Convenzione, qualora sia previsto un atterraggio la Parte richiedente indirizzerà all'altra parte la domanda di transito, conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti del prensente articolo. 4. Le spese effettuate per il transito saranno sostenute dalla Parte richiedente.
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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-47

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