ConvenzioneTitolo III

Art. 44

Riestradizione

In vigore dal 15 dic 1989
Riestradizione Se la persona estradata si sottrae al procedimento penale o all'esecuzione della pena e ritorna nel territorio della Parte richiesta, sarà riestradata in seguito ad una nuova domanda della Parte richiedente senza trasmissione dei documenti di cui all' della presente Convenzione, purchè ricorrano tutte le condizioni di estradizione previste dalla presente Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-44

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Riestradizione (Art. 44 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Praga il 6 dicembre 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo