Convenzione›Titolo III
Art. 40
Limiti dei procedimenti penali nei confronti della persona estradata
In vigore dal 15 dic 1989
Limiti dei procedimenti penali nei confronti della persona estradata 1. Senza il consenso della Parte richiesta, la persona estradata non può essere nè perseguita, nè guidicata, nè detenuta in vista dell'esecuzione di una pena, nè sottomessa ad alcuna altra restrizione della propria liberta personale, nè estradata a uno Stato terzo per nessun reato commesso anteriormente alla sua consegna, diverso da quello motivante l'estradizione.
A questo scopo deve essere presentata una richiesta accompagnata dai documenti previsti dall' della presente Convenzione da un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradato. Il consenso deve essere dato se il reato per cui è richiesto dà luogo di per se stesso all'obbligo di estradare ai sensi della presente Convenzione.
2. Il consenso della Parte richiesta non è necessario:
a) se la persona estradata non lascia il territorio della Parte richiesta nei trenta giorni dopo la fine del procedimento penale o dell'esecuzione della pena; questo termine non comprende il tempo durante il quale la persona estradata non ha potuto lasciare il territorio di questo Stato per ragioni indipendenti dalla propria volontà.
b) se dopo averlo lasciato, la persona estradata è ritornata spontaneamente nel territorio della Parte richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-40