Convenzione›Titolo III
Art. 46
Spese di estradizione
In vigore dal 15 dic 1989
Spese di estradizione
Le spese di estradizione sono a carico della Parte contraente nel cui territorio sono state effettuate. Le spese per il trasporto dal territorio di una delle Parti al territorio dell'altra della persona da estradare sono a carico della Parte richiedente.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-46