Convenzione›Titolo IV
Art. 49
In vigore dal 15 dic 1989
1. La presente Convenzione verrà sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati nel più breve tempo a Roma.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. La presente Convenzione viene conclusa per un periodo illimitato.
Resterà in vigore per sei mesi dopo la data in cui una delle Parti contraenti notificherà all'altra la propria intenzione di denunciarla.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-49