ConvenzioneTitolo IV

Art. 49

In vigore dal 15 dic 1989
1. La presente Convenzione verrà sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati nel più breve tempo a Roma. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica. 3. La presente Convenzione viene conclusa per un periodo illimitato. Resterà in vigore per sei mesi dopo la data in cui una delle Parti contraenti notificherà all'altra la propria intenzione di denunciarla.
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Art. 49 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Praga il 6 dicembre 1985. — Testo vigente | Portale Normativo